Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 05/10/2015 (Rv. 636680 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimenti cautelari, ex art. 15, comma 8, l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
I provvedimenti emessi dal tribunale ai sensi dell'art. 15, comma 8, l.fall., conservano la propria natura cautelare, benché destinati ad essere confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento o dal decreto che rigetta la relativa istanza, sicché, essendo privi dei caratteri di decisorietà e definitività, non sono ricorribili per cassazione. (Nell'enunciare il menzionato principio, la S.C. ha osservato che l'ordine alla debitrice poi fallita, emesso in via cautelare dal tribunale e con il quale si vietava il pagamento dei crediti ceduti in data antecedente all'accertamento dell'insolvenza, era rimasto comunque assorbito dagli effetti della inopponibilità conseguenti alla dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 8, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)