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Sez. 1, Sentenza n. 5279 del 28/05/1998 (Rv. 515880 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Conto corrente intrattenuto dal fallito - Copia dei relativi estratti conto - Ordine impartito alla Banca di esibizione al curatore - Relativo provvedimento del giudice delegato - Reclamo della Banca - Proposizione - Rigetto del reclamo da parte del Tribunale Fallimentare - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515880-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Il provvedimento del giudice delegato che ha ordinato ad una banca di esibire al curatore del fallimento copia degli estratti conto relativi al conto corrente intrattenuto dal fallito, avendo funzione solo cautelare e preventiva, non ha carattere decisorio, né attitudine a produrre gli effetti di un giudicato, di tal che il decreto del Tribunale fallimentare di rigetto del relativo reclamo proposto dall'istituto di credito, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 211, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)