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Sez. 1, Sentenza n. 8144 del 06/09/1996 (Rv. 499515 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione nel periodo feriale - Art. 1 legge n. 742 del 1969 - Termini di comparizione di cui all'art. 163 bis cod.proc.civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499515-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica anche ai termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)