Sez. 1, Sentenza n. 8144 del 06/09/1996 (Rv. 499515 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione nel periodo feriale - Art. 1 legge n. 742 del 1969 - Termini di comparizione di cui all'art. 163 bis cod.proc.civ. - Applicabilità .
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, si applica anche ai termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)