Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 06/04/1983 (Rv. 427242 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE IN FAVORE DI UN ENTE OSPEDALIERO - DIRITTO AL COMPENSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIMOSTRAZIONE DEL CONFERIMENTO PER ISCRITTO DEL RELATIVO INCARICO - NECESSITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE IN FAVORE DI UN ENTE OSPEDALIERO - DIRITTO AL COMPENSO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DIMOSTRAZIONE DEL CONFERIMENTO PER ISCRITTO DEL RELATIVO INCARICO - NECESSITÀ.*
Il principio, in forza del quale l'obbligazione contrattuale di un ente ospedaliero, come della pubblica amministrazione in genere, può insorgere solo per effetto di atto scritto, comporta che la pretesa di un compenso, per prestazione d'opera professionale in favore di detto ente, postula la deduzione e dimostrazione del conferimento per iscritto del relativo incarico, restando a tal fine irrilevante la mera prova del compimento di quell'attività. (V 6515/80, mass n 410299; (V 523/76, mass n 379187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 10, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)