Sez. 2, Sentenza n. 4742 del 27/05/1987 (Rv. 453387 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - SCRITTO - NECESSITÀ - DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE DELL'ENTE PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DI CONTRATTO SOTTOSCRITTO DAL RAPPRESENTANTE ESTERNO DELL'ENTE - NULLITÀ.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - SCRITTO - NECESSITÀ - DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE DELL'ENTE PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - MANCANZA DI CONTRATTO SOTTOSCRITTO DAL RAPPRESENTANTE ESTERNO DELL'ENTE - NULLITÀ.*
Il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte la pubblica amministrazione, anche se questa agisca "iure privatorum", richiede "ad substantiam" la Forma scritta. E a tal fine è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico (nella specie una comunità montana) che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi. (V 7833/86, mass n 449774; (V 3373/83, mass n 428271; (V 2392/83, mass n 427242; (V 2286/82, mass n 420164; (V 1126/74, mass n 369112).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)