Sez. 2, Sentenza n. 888 del 29/01/1997 (Rv. 502104 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto - Contemporanea pendenza dei giudizi pregiudizialmente collegati - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Se per una delle due domande, proposte dinanzi allo stesso giudice, le parti sono rimesse ad altro giudice competente per materia, ma il relativo giudizio non è riassunto, viene meno la contemporanea pendenza di due giudizi legati da rapporto di pregiudizialità, che è un indefettibile presupposto dell'art. 295 cod. proc. civ., ai fini della sospensione necessaria della causa pregiudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)