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Sez. 1, Sentenza n. 5601 del 18/04/1985 Ud. (dep. 06/06/1985) Rv. 169655 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - SOVVENTORE - NOZIONE CIVILISTICA - ESCLUSIONE - NOZIONE PIÙ AMPIA - ELEMENTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169655-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - SOVVENTORE - NOZIONE CIVILISTICA - ESCLUSIONE - NOZIONE PIÙ AMPIA - ELEMENTI - LIMITI.*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cod. pen. il termine "sovventore" non va inteso in senso civilistico, ossia in riferimento esclusivo alle prestazioni di carattere finanziario, ma in senso largo, comprensivo degli aiuti o soccorsi, in favore dell'intera banda o di taluno dei suoi componenti, di qualsiasi specie, anche in natura, quali il vitto o il rifugio, a meno che, riguardo a questi ultimi, la prestazione non avvenga a favore di singoli componenti la banda. In questo ultimo caso, il fatto, salvo ad integrare gli estremi del favoreggiamento, può realizzare la meno grave ipotesi di cui all'art. 307 cod. pen.. (V mass n 162279, per quanto valga).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)