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Sez. L, Sentenza n. 2892 del 10/05/1982 (Rv. 420783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - CARATTERI.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - CARATTERI.*

Per stabilire in concreto l'esistenza della giusta causa di licenziamento, non è sufficiente rilevare che un determinato fatto sia in astratto obiettivamente idoneo a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia fra le parti del rapporto di lavoro; occorre, invece, accertare se, in relazione alla natura ed alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica Mancanza commessa dal dipendente - considerata e valutata non soltanto nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi motivi ed ai suoi effetti, nonché all'intensità dell'elemento intenzionale (o colposo) postovi dall'agente - risulti oggettivamente e soggettivamente tale da ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. (Conf 2689/77, mass n 386343; (Conf 4119/75, mass n 378436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)