Sez. L, Sentenza n. 4119 del 15/12/1975 (Rv. 378436 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - CARATTERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - CARATTERI.*
Per stabilire in concreto l'esistenza della giusta causa di licenziamento non e sufficiente rilevare che un determinato fatto sia in astratto obbiettivamente idoneo a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro; occorre, invece, accertare in concreto se, in relazione alla natura e alla qualita del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualita ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica Mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non soltanto nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui e stata posta in essere, ai suoi motivi e ai suoi effetti, ed alla intensita dell'elemento intenzionale o colposo postosi dall'agente, risulti oggettivamente e soggettivamente tale da ledere gravemente, cosi da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto. (V 2144/74, mass n 370482).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)