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Sez. 1, Sentenza n. 1297 del 21/02/1990 (Rv. 465445 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO E DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1990-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465445-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO E DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO.*

La nuova disciplina del pagamento dell'assegno di divorzio e di quello per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro dell'obbligato (art. 8, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - che presuppone la messa in mora dell'obbligato e la sua inadempienza protratta per un certo tempo - come le Disposizioni, previste dagli art. 5, comma settimo, e 6, comma undicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dagli art. 8 e 10 della detta legge 6 marzo 1987, n. 74 - secondo le quali la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento dei figli - hanno natura sostanziale, e come tali, sono applicabili ai giudizi in corso al momento della loro entrata in vigore. (Conf 6558/88, mass n 460872).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 899 art. 8, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)