Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 03/12/1988 (Rv. 460872 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ART. 10 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di assegno di divorzio, l'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale, integrando l'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, contempla l'adeguamento automatico di tale assegno almeno in riduzione agli indici di svalutazione monetaria (salvo il caso di palese iniquità), trova immediata applicazione, quale "ius superveniens" di natura sostanziale, nei giudizi in corso, e, quindi, anche in Sede di legittimità, ove il ricorso investa la questione cui si riferisce detta innovazione. (V 2966/88, mass n 458520; (V 2039/88, mass n 457911).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)