Sez. U, Sentenza n. 24011 del 20/11/2007 (Rv. 600674 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Azione di mero accertamento - Questione di giurisdizione - Insussistenza - Improponibilità della domanda - Configurabilità anche in riferimento alle controversie tributarie devolute alla giurisdizione ordinaria - Condizioni - Mancanza di valido ed effettivo atto di esercizio della pretesa erariale - Fattispecie in tema di IVA per operazioni doganali.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La domanda di accertamento negativo intesa ad ottenere in via anticipata la declaratoria di insussistenza della pretesa erariale (nella specie IVA per operazioni doganali di importazioni definitive) qualora la volontà impositiva dell'amministrazione nei confronti di un determinato soggetto d'imposta non emerga mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria, pur non dando luogo ad un'ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, bensì di improponibilità della domanda, non appare preclusa in via assoluta con riguardo alle controversie tributarie devolute "ratione temporis" alla giurisdizione ordinaria. (Principio enunciato dalla S.C. che, cassando la sentenza della corte d'appello e decidendo nel merito, ha peraltro dichiarato improponibile la domanda del contribuente in riferimento ad una controversia nella quale il giudice del merito, con una pronuncia su cui si era nel frattempo formato il giudicato, aveva negato qualsiasi efficacia, ai predetti fini di esercizio concreto della pretesa erariale, ad un mero avviso di pagamento ex art. 82 del testo unico sulle leggi doganali).
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)