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Sez. 5, Sentenza n. 22792 del 23/10/2006 (Rv. 593486 - 01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Donazione - Accettazione - Autorizzazione di cui all'art. 9 della legge n. 848 del 1929 - Natura - Condizione legale di efficacia - Operatività "ex tunc" - Conseguenze in tema di assoggettabilità dell'immobile donato ad INVIM straordinaria, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 299 del 1991.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593486-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di INVIM straordinaria, gli immobili acquistati per donazione da un ente ecclesiastico sono assoggettati ad imposizione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, anche nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine previsto dalla predetta disposizione, la donazione non sia stata ancora autorizzata (e quindi accettata) ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 27 maggio 1929, n. 848: l'autorizzazione - la cui necessità fu confermata, a seguito della modifica del Concordato lateranense, dall'art. 7, comma quinto, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 222, di ratifica ed esecuzione degli Accordi di Villa Madama, che, assoggettando gli enti ecclesiastici ai controlli previsti dalle leggi civili italiane per gli acquisti delle persone giuridiche, rinviavano implicitamente all'art. 17 cod. civ., ed è venuta meno soltanto a seguito dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, con efficacia retroattiva, ad opera dell'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 1, comma primo, della legge 22 giugno 2000, n. 192, che ha esteso l'abrogazione agli artt. 600, 782, quarto comma, e 786 cod. civ. - non costituiva infatti requisito di validità della donazione effettuata in favore degli enti ecclesiastici, con conseguente nullità dell'accettazione eventualmente intervenuta in mancanza della stessa, ma una condizione legale di efficacia, che, in quanto destinata a rimuovere un limite posto al libero esercizio di un diritto, quando sopravveniva operava "ex tunc", facendo risalire l'acquisto al momento in cui l'atto era stato posto in essere.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 848 art. 9, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 10, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 7, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 17, Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 1, Legge 22/06/2000 num. 192 art. 1, Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 600 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)