Sez. 2, Sentenza n. 21881 del 14/10/2009 (Rv. 611407 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ | Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne, incapace "ex lege" - Persona tenuta alla sorveglianza dello stesso - Estraneità alla violazione - Configurabilità - Esclusione - Responsabilità diretta - Sussistenza - Applicabilità in tema di violazioni al codice della strada - Effetti - Infrazione all'art. 97, comma sesto, cod. strada commessa da minore alla guida di ciclomotore di proprietà del genitore - Confisca del veicolo - Legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma sesto, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2 com. 2, Cod. Strada art. 97, Cod. Strada art. 194, Cod. Strada art. 213 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)