Sez. 2, Sentenza n. 18469 del 31/08/2007 (Rv. 599886 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Circolazione senza carta di circolazione - Violazione amministrativa - Responsabilità proprietario - Solidarietà con conducente - Insussistenza - Autonomia - Conseguenze - Accertamento condotta omissiva colposa o dolosa - - Responsabilità sanzioni amministrative - Natura giuridica esclusivamente personale - Applicazione persona giuridica responsabilità autonoma - Impossibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In caso di circolazione di veicolo senza la carta di circolazione, ai sensi dell'art. 93 cod. strada la responsabilità, per l'infrazione amministrativa, del proprietario del mezzo non ha natura solidale in quanto consegue alla violazione di un'autonoma obbligazione, collegata ad una condotta omissiva, consistente nel non avere impedito, per dolo o colpa, il fatto. La natura esclusivamente personale della responsabilità per le violazioni amministrative, così come emerge dal sistema della legge n. 689/81, porta ad escludere che possa essere riconosciuta responsabile della predetta infrazione la persona giuridica proprietaria del mezzo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 30/04/1992 num. 282 art. 93 com. 7, Legge 30/04/1992 num. 282 art. 196 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)