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Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 02/07/1966 (Rv. 323340 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO E DEL CONDUCENTE PER I DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1966-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323340-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO E DEL CONDUCENTE PER I DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Allorche il danneggiato dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie promuove un giudizio formalmente unico di responsabilita civile convenendo congiuntamente davanti allo stesso giudice il conducente e il proprietario del veicolo per sentirli dichiarare tenuti in solido rispettivamente, ex art. 2054, 1 comma e 3 comma, cod. civ.- al risarcimento del danno, non si ha una causa inscindibile con pluralita di parti in veste di litisconsorti necessari, bensi una semplice connessione di cause distinte con litisconsorzio passivo facoltativo, che ben possono essere separate dal giudice per motivi di opportunita. Una siffatta separazione si verifica quando il giudice - ritenuta raggiunta la prova offerta dal proprietario del veicolo che esso, al momento dell'incidente, circolasse contro la volonta di lui- emette sentenza con cui, pronunciando in via definitiva in ordine alla causa tra il danneggiato e il proprietario del veicolo, assolve immediatamente quest'ultimo dalla domanda attrice e ordina, in pari tempo, la prosecuzione del giudizio vertente tra il danneggiato e il conducente per l'accertamento della responsabilita di quest'ultimo. In tale sentenza non puo ravvisarsi l'ipotesi di indebita estromissione di una parte dal giudiziò prevista dall'art. 354 cod.proc.civ.' perche quest'ultima puo verificarsi soltanto in ordine ad una causa inscindibile con pluralita di parti aventi la qualita di litisconsorti necessari. Avvenuta la separazione delle due causè ognuna di esse segue autonomamente il suo -iter- processualè senza che le ulteriori vicende dell'una possanò in alcun modo influire sull'altra. Dalla riconosciuta autonomia delle due cause e del loro -iter- consegue che- 1-la sentenza emessa nei confronti di una sola delle due parti convenute e immediatamente impugnabile con l'appellò senza che si profili la facolta alternativà inerente alle sentenze non definitivè di riservare l'impugnazione. 2-qualora il giudice di appellò avanti al quale sia stata impugnata la sentenza assolutoria sopra menzionatà ritenga infondata l'assoluzione medesima sul rilievo che il proprietario del veicolo non abbia fornito la prova che esso circolasse contro la di lui volontà detto giudice - lungi dal poter rimettere la causa al giudice di primo grado avanti a cui penda ancora il giudizio tra il danneggiato e il conducente -rimessione che gli artt. 353 e 354 cod.proc.civ. consentono solo nei casi in essi tassativamente indicati tra i quali non rientra la fattispecie prospettata- -' dovra decidere autonomamente nel merito la causa vertente tra il danneggiato e il proprietario del veicolò secondo le risultanze dell'istruttoria propria di tale processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)