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Sez. L, Sentenza n. 1081 del 11/02/1983 (Rv. 425876 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ - CASSAZIONE - ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE LEGALI DI ERMENEUTICA E DELLA INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425876-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ - CASSAZIONE - ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE LEGALI DI ERMENEUTICA E DELLA INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi è censurabile in Sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della violazione delle regole legali di ermeneutica e della insufficienza della motivazione. (nella specie, enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano attribuito la classe decima dell'allegato b ai CCNL 26 marzo 1972 e 9 luglio 1975 per gli impiegati ed operai della RAI ad un dipendente di tale azienda con mansioni di preposto all'ufficio ricezione e spedizione della Sede di Torino in base all'assunto che detta classe si differenzia da quella immediatamente inferiore - che pure concerne l'espletamento di funzioni direttive - in forza di un criterio essenzialmente qualitativo costituito dall'importanza maggiore o minore di siffatte funzioni nonché in base ad una adeguata comparazione della funzione di lavoro propria di detto dipendente con altre esemplificativamente menzionate nelle declaratorie contrattuali delle classi decima e undicesima. (V 2284/82, mass n 420160; (V 31/80, mass n 403400).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 26/03/1972, Contr. Coll. 09/07/1975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)