Sez. 3 - , Ordinanza n. 52 del 03/01/2023 (Rv. 666684 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE | Credito non certo e attuale, ma futuro ed eventuale - Fatti determinanti l'effettiva insorgenza - Documentazione con atto notarile - Necessità - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - ATTO NOTARILE
In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)