Sez. 1, Sentenza n. 9985 del 24/06/2003 (Rv. 564488 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE | Scarico di acque reflue con inosservanza dei limiti di accettabilità - Illecito amministrativo (art. 21 legge n. 319 del 1976, nel testo sostituito dal D.L. n. 79 del 1995, conv. in legge n. 172 del 1995) - Esimente della disponibilità, da parte del pubblico amministratore, di progetto esecutivo cantierabile finalizzato alla depurazione delle acque - Nozione di progetto esecutivo cantierabile.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IN GENERE
In tema di scarico di acque reflue con inosservanza dei limiti di accettabilità, configurato come illecito amministrativo dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172), si ha "progetto esecutivo cantierabile", finalizzato alla depurazione delle acque - la disponibilità del quale da parte del pubblico amministratore, al momento dell'accertamento della violazione, integra la condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla stessa norma - soltanto allorché il progetto sia effettivamente eseguibile in ragione della sua già avvenuta approvazione sul piano tecnico (idoneità delle strutture) e su quello amministrativo (con ultimazione delle procedure di ratifica, autorizzazioni, licenze, aggiudicazione ad imprese o consorzi di imprese, a seguito di regolari gare d'appalto), nonché della sua effettiva dotazione di idonei supporti finanziari.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/1995 num. 79 art. 3 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)