Sez. U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995 Ud. (dep. 13/09/1995) Rv. 202004 - 01
Reato - Estinzione (cause di) - Amnistia - Singoli provvedimenti | d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 - Computo della pena - Diminuzione per le circostanze attenuanti - Vanno calcolate nel minimo - Fattispecie.
Reato - Estinzione (cause di) - Amnistia - Singoli provvedimenti
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 si deve aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per ciascun reato consumato o tentato, mentre per le attenuanti alle quali tale d.P.R. attribuisca rilievo la diminuzione va operata nel minimo, e cioè in un solo giorno di reclusione per ciascuna di esse. (Fattispecie relativa a ipotesi di ricettazione lieve prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., attenuata ai sensi dell'art. 62 n. 4 stesso codice, per la quale si è ritenuta esclusa l'applicabilità dell'amnistia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., DPR 12/04/1990 num. 75 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)