Sez. 2, Sentenza n. 43394 del 17/10/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 227135 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Ipotesi attenuata - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Concorso - Configurabilità - Limiti - Indicazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
In tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro(in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell'attenuante speciale, basata sulla modestia dell'importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)