Sez. 5, Sentenza n. 16255 del 05/02/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247246 - 01
DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITÀ | Legale che dismesso l'ufficio di difensore abbia assunto la qualità di teste - Incompatibilità ex art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITÀ
Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato abbia poi assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la quale circoscrive l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)