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Sez. 2, Sentenza n. 22954 del 28/03/2017 Ud. (dep. 10/05/2017) Rv. 270479 - 01

DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITÀ | Legale che, dismesso l'ufficio di difensore, abbia assunto la qualità di teste - Incompatibilità ex art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. - Esclusione - Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese per violazione del segreto professionale - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270479-01

DIFESA E DIFENSORI - INCOMPATIBILITÀ

Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., nell'ipotesi di testimonianza "assistita" resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell'imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nonostante fosse stato anche avvertito della possibilità di avvalersi del segreto professionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)