Sez. 3, Sentenza n. 21618 del 16/10/2007 (Rv. 599807 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Sistema vigente anteriormente alla legge n. 117 del 1988 - Nozione di "dolo" - Consapevolezza di compiere un atto illegittimo con il proposito di ledere i diritti della parte soccombente - Prova - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la nozione di "dolo" cui faceva riferimento l'art. 55, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 1 del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497) va intesa nel senso non della semplice volontarietà dell'azione che si assume dannosa, bensì nel senso della diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo con il deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri e, segnatamente, di ledere i diritti della parte soccombente, onde la necessità, affinché possa ritenersi sussistente la responsabilità dei giudici, che l'attore fornisca la prova di una simile consapevolezza, ovvero del fatto che l'emissione del provvedimento sia stata determinata da fini estranei alle esigenze dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato la condotta dolosa del magistrato inquirente che era consapevole di compiere un atto ricognitivo illegittimo, aveva ritenuto sussistente la responsabilità del magistrato stesso, estesa allo Stato, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 55 CORTE COST., DPR 09/12/1987 num. 497 art. 1, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)