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Sez. 1, Sentenza n. 540 del 16/01/2004 (Rv. 570217 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Sistema vigente anteriormente alla legge n. 117 del 1988 - Nozione di "dolo" - Consapevolezza di compiere un atto illegittimo con il proposito di ledere i diritti della parte soccombente - Prova - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570217-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la nozione di "dolo" cui faceva riferimento l'art. 55, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 1 del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497) va intesa nel senso non della semplice volontarietà dell'azione che si assume dannosa, bensì nel senso della diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo con il deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri e, segnatamente, di ledere i diritti della parte soccombente, onde la necessità, affinché possa ritenersi la sussistenza della responsabilità dei giudici, che l'attore fornisca la prova di una simile consapevolezza, ovvero del fatto che l'emissione del provvedimento sia stata determinata da fini estranei alle esigenze dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la Corte d'Appello aveva ritenuto che non potesse configurarsi in termini di condotta dolosa la manifesta inescusabilità dell'errore contenuto nell'affermazione di un fatto inequivocabilmente contraddetto dalle risultanze del fascicolo di causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 55 CORTE COST., DPR 09/12/1987 num. 497 art. 1, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)