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Sez. L, Sentenza n. 645 del 23/01/1998 (Rv. 511874 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Evento dannoso - Nesso di derivazione eziologica con la prestazione lavorativa - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511874-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

Un sinistro è indennizzabile ai sensi della disciplina sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro se tra le prestazioni lavorative e lo stesso vi è un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipende da un rischio inerente ad un atto intrinseco a tali prestazioni o comunque strettamente connesso col compimento delle medesime. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva riconosciuto la rendita per infortunio sul lavoro ad un dipendente di un'azienda di autotrasporti che era stato investito mentre si era recato a telefonare al datore di lavoro per comunicargli il ritardo nella consegna del carico).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)