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Sez. L, Sentenza n. 5419 del 02/06/1999 (Rv. 527000 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Infortunio verificatosi nell'espletamento di attività lavorativa connessa alle mansioni lavorative tipiche oggetto dell'obbligo assicurativo - Indennizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527000-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo. (Fattispecie relativa ad un archivista dattilografo dell'INAIL che, nello scendere le scale per raggiungere dal proprio posto di lavoro l'ufficio del capo-area per il consueto cambio data sul timbro in dotazione, era accidentalmente caduto riportando lesioni).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)