Sez. 2, Sentenza n. 2665 del 26/05/1978 (Rv. 392031 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - VIA PUBBLICA FRA I FONDI VICINI - ESISTENZA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE - VEDUTE LATERALI OD OBBLIQUE - OBBLIGO DELLE DISTANZE - PERSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - VIA PUBBLICA FRA I FONDI VICINI - ESISTENZA - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE - VEDUTE LATERALI OD OBBLIQUE - OBBLIGO DELLE DISTANZE - PERSISTENZA.*
L'esonero dall'Obbligo di osservare le distanze per l'apertura di vedute, qualora fra i fondi vicini vi sia una via pubblica, e limitato alle vedute dirette, ai sensi dell'art 905 terzo comma cod civ. pertanto, la veduta laterale od obbliqua, da un balcone, sul fondo del vicino, e soggetta alla distanza stabilita dall'art 906 cod civ, anche se dal balcone medesimo sia possibile l'Esercizio di veduta diretta verso una via pubblica. (V 2116/76, mass n 380929; (V 1854/73, mass n 364870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)