Sez. 2, Sentenza n. 13000 del 24/05/2013 (Rv. 626455 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE | Edifici costruiti in adesione sullo stesso lato di una via pubblica - Apertura di vedute laterali od oblique sul fondo vicino - Esonero dall'obbligo delle distanze ex art. 905, terzo comma, cod. civ. - Esclusione - Apertura costituente altresì veduta diretta sulla strada pubblica - Irrilevanza - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI OD OBLIQUE
L'esonero dall'obbligo delle distanze per l'apertura di vedute tra fondi separati da una via pubblica, di cui all'art. 905, terzo comma, cod. civ., non opera nel caso di vedute laterali od oblique aperte sul fondo del vicino, restando tale ipotesi soggetta al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 906 cod. civ., ancorché si tratti di edifici costruiti in adesione sullo stesso lato della strada pubblica e l'apertura dia luogo altresì ad una veduta diretta su tale via, avendo, del resto, una strada pubblica una larghezza di regola non inferiore a settantacinque centimetri e rivelandosi inopportuno che l'eventuale persiana, di cui sia munita la finestra, si apra troppo a ridosso della proprietà limitrofa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905 com. 3, Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)