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Sez. 5, Sentenza n. 188 del 09/12/1966 Ud. (dep. 26/01/1967) Rv. 103287 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - IPOTESI DELLA DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - IGNORANZA DELLE NORME SUL FALLIMENTO - NON SCUSA.*
Stato
decisa il 1966-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103287-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - IPOTESI DELLA DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - IGNORANZA DELLE NORME SUL FALLIMENTO - NON SCUSA.*

Ad integrare l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta, nella ipotesi della distrazione, e sufficiente la consapevole volonta del fatto commesso, in quanto l'ignoranza delle norme di legge concernenti la privazione dell'amministrazione e della disponibilita dei beni da parte del fallito, quali effetti conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento, a norma dell'art 42 della relativa legge, si risolve in una ignoranza della legge penale, che non puo essere invocata quale discriminante del reato, stante il principio della inescusabilita della ignoranza medesima, sancito nell'art 5 cod pen.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)