Sez. 5, Sentenza n. 6992 del 08/04/1988 Ud. (dep. 16/06/1988) Rv. 178608 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - IPOTESI DELLA DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - IPOTESI DELLA DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ESTREMI.*
Ad integrare l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta, nella ipotesi della distrazione, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di commettere i fatti di distrazione, avendo essi in se stessi la sostanza della frode, senza che sia necessario alcun intento o alcuna previsione specifica di arrecare un pregiudizio economico al patrimonio dell'impresa in maniera tale da provocarne la decozione, e conseguentemente ai creditori della stessa, che sul patrimonio aziendale fondano la garanzia per il soddisfacimento delle loro ragioni creditorie. (V mass n 103287).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)