Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 14/04/1999 Ud. (dep. 19/05/1999) Rv. 213457 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Agente provocatore - Ordine della polizia - Attività consistente in registrazioni ambientali - Legittimità processuale.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
In tema di adempimento di un dovere, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 97 d.P.R. 309/90 e 12-quater Legge 356/1992, il privato, il cui intervento come agente provocatore sia giustificato da un ordine della polizia giudiziaria, non è punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen., specie quando il suo intervento si risolve in un'attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui condotta illecita. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dagli imputati all'agente, e da questi registrate quale strumento e "longa manus" della polizia giudiziaria; la Corte le ha ritenute legittimamente acquisite agli atti processuali e utilizzate ai fini probatori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)