Sez. 6, Sentenza n. 9299 del 31/03/1995 Ud. (dep. 01/09/1995) Rv. 203080 - 01
Stupefacenti - Commercio, esportazione ed importazione | Agente provocatore - Condotta estranea all'ambito dell'art. 97 d.P.R. n. 309/90 - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. - Condizioni - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Esclusione - Limiti.
Stupefacenti - Commercio, esportazione ed importazione
L'attività di un agente di polizia che - in esecuzione dell'ordine di servizio ricevuto di inserirsi in un individuato traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di assicurarne le prove e individuarne i partecipanti - contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa - pur in ipotesi di inapplicabilità dell'art. 97 d.P.R. n. 309/90 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti - non può ritenersi estranea all'ambito dell'art. 51 cod. pen., ossia all'adempimento di un dovere di polizia giudiziaria, in quanto finalizzata alla ricerca delle prove, alla individuazione dei responsabili e al contenimento di una illecita attività, nota alla polizia e in corso di svolgimento. Ne consegue che non sussiste incompatibilità con l'ufficio di testimone del predetto agente di polizia, il quale, in virtù della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen., non ha mai assunto la posizione di indagato di reato connesso o collegato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)