Sez. L, Sentenza n. 3889 del 19/04/1999 (Rv. 525533 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Procedimenti in materia di lavoro e previdenza - Giudizio in appello - Verbale di udienza - Dispositivo letto in udienza - Fede privilegiata dell'atto pubblico - Configurabilità per entrambi - Discordanza nella composizione del collegio - Conseguenze - Nullità insanabile della sentenza - Tenore della sentenza depositata - Irrilevanza - Correzione di errore materiale - Inammissibilità e irrilevanza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. (Nella specie, il verbale e la sentenza depositata indicavano come terzo componente del collegio un giudice diverso da quello indicato nel dispositivo letto in udienza; la S.C. ha dichiarato la nullità assoluta della sentenza e rinviato la causa al giudice a quo, ritenendo irrilevante la correzione del verbale di udienza e della sentenza depositata disposta dal medesimo giudice sulla base di apposito ricorso proposto dalla parte resistente nelle more del procedimento di cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)