Sez. L, Sentenza n. 14416 del 29/07/2004 (Rv. 575073 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Dispositivo letto in udienza e verbale di udienza - Discordanza rispetto al testo della sentenza - Prevalenza del dispositivo e del verbale - Possibilità di effettuare la correzione di errore materiale sulle parti di sentenza non corrispondenti - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
Nel rito del lavoro, in caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello contenuto nella sentenza, ovvero in caso di contrasto tra quanto risultante dal verbale di udienza rispetto a quanto risultante dal documento - sentenza, per le parti che non sono diretta espressione della funzione giudicante, prevale il verbale di udienza, e le eventuali difformità rispetto ad esso contenute nel testo della sentenza possono essere corrette con la procedura di correzione degli errori materiali disciplinata dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ., senza determinare la nullità della pronuncia (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, per assoluta incertezza circa la costituzione del giudice collegiale, avverso una sentenza resa in una causa di lavoro in cui nel verbale di udienza risultava che la sentenza veniva pronunciata dal collegio, all'interno del quale il presidente era anche relatore, mentre nella intestazione della sentenza risultava che essa era stata resa dalla stessa persona fisica indicata nel verbale come presidente, ma quale giudice unico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)