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Sez. 4, Sentenza n. 718 del 28/04/1967 Ud. (dep. 16/11/1967) Rv. 105985 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - CONTROLLI DEL CANCELLIERE RICEVENTE - MANCANZA DI ESPRESSA INDICAZIONE DEL PRESENTATORE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA.*
Stato
decisa il 1967-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105985-01

IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - CONTROLLI DEL CANCELLIERE RICEVENTE - MANCANZA DI ESPRESSA INDICAZIONE DEL PRESENTATORE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA.*

E Obbligo del cancelliere fare risultare ogni irregolarita di presentazione della dichiarazione di impugnazione; ove manchi una tale indicazione, deve presumersi la regolarita della presentazione stessa. In particolare la omissione della indicazione da parte del cancelliere che presento la dichiarazione di gravame non produce nullita dello atto quando in calce ad esso sia posta la firma dell'impugnante giacche in tal caso deve presumersi che l'atto provenga materialmente da chi lo sottoscrisse ed avere il potere di compierlo. (Cfr 101030, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)