Sez. 3, Sentenza n. 962 del 12/05/1962 (Rv. 251582 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RINUNZIA ALLE DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O NON ESAMINATE IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA ALL'APPELLATO CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RINUNZIA ALLE DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O NON ESAMINATE IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA ALL'APPELLATO CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
La norma (art 346 cod proc civ) per cui le domande e le eccezioni dell'appellato, non accolte dalla sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dell'appellato che siasi costituito nel giudizio di gravame. Che, se, invece, questi sia rimasto contumace, limitatamente a tal caso, sopravvive il cosiddetto effetto devolutivo dell'appello, gia ammesso in via generale dal codice di rito del 1865 a favore dell'appellato costituito o non costituitò pertanto, il giudice di appello deve prendere in esame d'ufficio i motivi, le difese e le eccezioni addotte da tale parte in primo grado e disattese in quella Sede o, comunque, non esaminate dal primo giudice o rimasti assorbiti. (V 388/55, 214/52, 1464/51, 2089/49, 196/46).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)