Sez. 3, Sentenza n. 570 del 20/02/1976 (Rv. 379214 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - GIURAMENTO - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - GIURAMENTO - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
L'omissione del giuramento prescritto dall'art 251 cod proc civ non comporta la nullita della prova testimoniale, non essendo tale nullita comminata dalla legge e non costituendo il giuramento un requisito indispensabile perche l'atto, in ordine al quale e richiesto, raggiunga il suo scopo. (Conf 524/72, mass n 356521; (Conf 549/69, mass n 338715).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)