Sez. 2, Sentenza n. 1719 del 05/05/1977 (Rv. 385429 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - GIURAMENTO - OMISSIONE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - GIURAMENTO - OMISSIONE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
L'omissione del giuramento, prescritto dall'art 251 cod proc civ, non comporta la nullita della prova testimoniale, in difetto di una espressa comminatoria di legge, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinche l'atto raggiunga lo scopo cui e destinato. (Conf 570/76, mass n 379214; (Conf 524/72, mass n 356521).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)