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Sez. 3 - , Sentenza n. 30923 del 18/09/2020 Ud. (dep. 06/11/2020) Rv. 280689 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 - Obbligo di avviare i lavoratori a visita medica - Ambito applicativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2020-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280689-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in base alla quale il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'art. 3 dello stesso decreto e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, non è riferibile all'ipotesi di prestazioni occasionali destinate ad esaurirsi "uno actu", posto che il richiamo alle predette scadenze logicamente implica che il rapporto sia caratterizzato da una certa durata del tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 1 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)