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Sez. 3, Sentenza n. 18396 del 15/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017) Rv. 269637 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269637-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

La definizione di "lavoratore", di cui all'art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo. (Fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attività alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 n. 1 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)