Sez. 1 - , Ordinanza n. 9847 del 13/04/2023 (Rv. 667493 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE | Contratti di prestazione d’opera con la pubblica amministrazione – Forma scritta – Necessità – Deroga per gli interventi in favore di popolazioni colpite da eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 - Esclusione - Ragioni. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE
I contratti con i quali i comuni conferiscono incarichi professionali per prestazione d'opera devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità anche per le regioni terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980 e del 1981, atteso che l'art. 3, l. n. 219 del 1981, recante conversione in legge del d.l. n. 75 del 1980, ha costituito le risorse cui attingere per le opere di ricostruzione, senza derogare alle regole pubblicistiche nella stipulazione dei contratti.
Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54, Legge 29/04/1982 num. 187 art. 4, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)