Sez. L, Sentenza n. 22313 del 03/11/2016 (Rv. 641427 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Utilizzo degli strumenti di lavoro - Controllo del datore di lavoro - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di "personal computer" aziendali.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Il datore di lavoro può effettuare controlli mirati per verificare il corretto uso, da parte dei dipendenti, di strumenti di lavoro come i "personal computer" aziendali, ma tale prerogativa va esercitata nel rispetto della libertà e dignità dei lavoratori, nonché dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, potendo determinare il trattamento di informazioni personali di carattere sensibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la corte territoriale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare comminato all'esito di un controllo del computer aziendale in uso ad un dipendente, da cui era emersa la presenza di materiale pornografico, dando per pacifica una lesione della "privacy" senza accertare le concrete modalità con le quali l'ispezione era stata condotta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)