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Sez. L - , Sentenza n. 26682 del 10/11/2017 (Rv. 646208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE | Controlli difensivi del datore di lavoro - Duplicazione periodica dei dati contenuti nel computer aziendale - Ammissibilità - Applicabilità del divieto di cui all'art. 4 st.lav. "ratione temporis" vigente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - IN GENERE

In tema di controllo del lavoratore, la duplicazione periodica dei dati contenuti nei computer aziendali, preventivamente nota ai dipendenti, esula dal campo di applicazione delle garanzie procedurali imposte dall'art. 4, comma 2, st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al art. 23, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2015), se effettuata a tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, quali l'immagine dell'azienda e la tutela della dignità di altri lavoratori, e non riguardi l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto stesso.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il controllo effettuato dalla datrice di lavoro sulla posta elettronica aziendale di un dipendente accusato di aver inviato una serie di e-mail contenenti reiterate espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri collaboratori, nonché apprezzamenti negativi nei confronti dell’azienda in quanto tale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 114, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)