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Sez. 3, Ordinanza n. 15017 del 15/07/2005 (Rv. 583684 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Cause pendenti tra soggetti diversi - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583684-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e quindi costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)