Sez. 1, Ordinanza n. 12621 del 26/05/2006 (Rv. 590998 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Fattispecie relativa a domanda ex art. 2932 cod. civ. e alla chiamata in manleva di un terzo asseritamente pregiudicate dalla domanda, proposta dal terzo, di simulazione dell'acquisto fatto dal convenuto.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè abbia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto. (Nella specie, in un giudizio per l'emanazione di sentenza costitutiva ex art 2932 cod. civ. di un trasferimento immobiliare, parte convenuta aveva chiamato in causa un terzo, domandando la cancellazione della trascrizione o la manleva da parte del terzo stesso, che aveva in precedenza trascritto sul bene domanda giudiziale per l'accertamento della simulazione dell'acquisto di essa convenuta, promittente venditrice. La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha cassato l'ordinanza con cui era stato sospeso l'intero primo giudizio, ivi compresa la domanda iniziale, proposta da soggetto estraneo alla causa pregiudicante, in attesa dell'esito del giudizio sulla simulazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)