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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1047 del 1988

Decisione
decisa il 1988-11-22, depositata il 1988-11-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1047
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14045

  • Ordinamento giudiziario
  • Magistrati
  • Trattamento economico e normativo
  • Sperequazione tra le varie categorie
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata. - S. n. 413/1988; O. n. 915/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo; che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione normativa tra le varie categorie di magistrati; che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, stante l'identità di oggetto;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione; che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art. 8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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