Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 1047 del 1988
Massime (1)
Massima n. 14045
- Ordinamento giudiziario
- Magistrati
- Trattamento economico e normativo
- Sperequazione tra le varie categorie
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425
- art. 10, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425
- art. 8 legge 6 agosto 1984, n. 425
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione normativa tra le varie categorie di magistrati;
che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, stante l'identità di oggetto;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;
che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art. 8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze