Sez. U, Sentenza n. 14488 del 29/09/2003 (Rv. 567231 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Affermazione - Fattispecie relativa alla spesa per una sfilata di moda organizzata dal rettore di un convitto nazionale.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico. Infatti, se da un lato, in base all'art.1, primo comma, della legge n 20 del 1994, l'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; dall'altro lato, l'art.1, primo comma, della legge n.241 del 1990 stabilisce che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi ai criteri di <economicità> e di <efficacia>, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art.97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità(non della mera opportunità) dell'azione amministrativa. Pertanto, la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obbiettivi conseguiti e i costi sostenuti (Fattispecie relativa alla spesa sostenuta dal rettore del Convitto nazionale di Roma per l'organizzazione di una sfilata di moda ritenuta causativa di <danno erariale>, perché priva di qualunque collegamento con le finalità dell'Istituto e per la mancanza di qualsiasi rapporto di ragionevole proporzionalità tra <costi e benefici>).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 14/01/1984 num. 20 art. 1 com. 1, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)