Sez. 1, Sentenza n. 2748 del 25/02/2002 (Rv. 552533 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minore - Procedimenti relativi - Art. 7, terzo comma, legge n. 64 del 1994 (ratifica ed esecuzione Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980) - Assunzione di sommarie informazioni - Potere rimesso alla discrezionalità del giudice - Sindacabilità col ricorso per cassazione - Esclusione.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di illecita sottrazione internazionale del minore da parte di un genitore, nei procedimenti diretti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, l'art. 7, terzo comma, della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980) demanda al prudente apprezzamento del giudice, adito per il tramite dell'Autorità centrale, l'opportunità di assumere sommarie informazioni, sicché la valutazione discrezionale negativa compiuta dall'organo giurisdizionale non è censurabile in sede di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)